Allegato “A” all’ atto n. 17.058 di raccolta
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LITORALE– Cultura, Ricerca e Formazione in Psicoanalisi”


Art. 1 Costituzione e sede

È costituita l’Associazione culturale denominata “LITORALE – Cultura, Ricerca e Formazione in Psicoanalisi” con sede a Grottammare (AP) via Bernini, 94. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e/o soppresse diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.


Art. 2 Carattere dell’Associazione

L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione potrà stabilire contatti con altre Associazioni ed Enti. In questa prospettiva l’Associazione potrà associarsi e confederarsi con altre Associazioni italiane e straniere aventi scopi analoghi e partecipare ad enti con finalità culturali, sociali, scientifiche e umanitarie, tenuto conto della compatibilità dei rispettivi statuti.


Art. 3 Durata dell’Associazione

L’associazione ha durata a tempo indeterminato.


Art. 4 Scopi dell’Associazione

Scopo dell’Associazione è contribuire alla ricerca scientifica attraverso l’attivazione di studi, seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi e quanto altro possa essere utile per lo studio e l’approfondimento della psicoanalisi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione provvede a:
a) attivare una Scuola di formazione e specializzazione quadriennale per l’esercizio della psicoterapia come previsto dalla Legge del 1 febbraio 1989 n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione professionale dei laureati in psicologia e in medicina e chirurgia;
b) attivare corsi di educazione continua rivolti alle professioni sanitarie (ECM);
c) pubblicare riviste e libri specializzati in psicologia e psicoterapia psicoanalitica.
L’associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l’efficacia d’azione dei propri aderenti e può utilizzare ogni tipo di strumento telematico esistente o che si renderà disponibile in futuro.
Per lo svolgimento della propria attività, l’Associazione può dotarsi di attrezzature, macchine, beni mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l’esercizio dell’attività sociale, nei limiti delle leggi speciali in materia.


Art. 5 Soci

Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è accolta dal direttivo in base al regolamento interno.
I soci sono suddivisi in quattro tipologie:

  • Soci fondatori;
  • Soci ordinari;
  • Soci sostenitori;
  • Soci onorari.

Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; la qualifica di fondatori ha un valore puramente onorario, poiché valgono gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Soci ordinari: sono coloro che condividono gli scopi e la filosofia dell’Associazione e che partecipano attivamente alla vita associativa.
Soci sostenitori: sono coloro che pur condividendo gli scopi e la filosofia dell’Associazione, non partecipano attivamente alla vita associativa. I soci sostenitori favoriscono l’attività dell’Associazione versando una quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo.
Soci onorari: sono coloro che per meriti personali o professionali danno lustro all’Associazione. Essi non versano quote associative e sono nominati dall’Assemblea dei soci.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  • dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto.

La partecipazione alla vita sociale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza
all’associazione.
I soci ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.


Art. 6 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Segretario
  • Il Direttore scientifico
  • L’Organo di controllo

Art. 7 Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità e delibera sulle materie sotto esposte:

  • nomina e revoca del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore Scientifico;
  • approvazione dei rendiconti economici/finanziari consuntivi e preventivi e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
  • responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni di responsabilità nei loro confronti.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione scritta agli associati (raccomandata, email) inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile e il 15 dicembre di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
L’Assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente dell’Associazione almeno la metà dei Soci.

L’Assemblea straordinaria ha il potere di modificare lo statuto e il regolamento interno all’Associazione.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la partecipazione, anche in modalità telematica (audio o video conferenza) di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita anche in modalità telematica (audio o video conferenza) qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci partecipanti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Hanno diritto al voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa.


Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’Associazione per l’attuazione delle sue finalità;
  • nominare il corpo docente, programmare e organizzare i corsi di specializzazione;
  • predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’Assemblea;
  • fissare le quote associative e i contributi annuali nonché le penali per i ritardati pagamenti;
  • deliberare su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • nominare i responsabili delle sedi secondarie;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • deliberare su ogni altra materia non attribuita alla competenza di altro organo dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è costituito da tre ad otto membri nominati dall’Assemblea e scelti tra soci fondatori e/o ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque
fino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono nessuna retribuzione relativa allo svolgimento delle funzioni inerenti alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano la metà dei consiglieri o l’organo di controllo, se nominato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante comunicazione scritta (raccomandata, email) almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche se svolte in audio e/o video conferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza anche telematica di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute e le sue deliberazioni sono fatte constare mediante processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.


Art. 9 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione mentre per l’amministrazione straordinaria è competente il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato può essere rieletto.


Art. 10 Il Direttore scientifico

Il Direttore scientifico è garante della qualità scientifica dei corsi e di ogni attività culturale promossa dall’Associazione. Egli può proporre al Consiglio Direttivo gli incarichi di docenza, potrà inoltre nominare le commissioni d’esame e di diploma. La carica di Direttore scientifico può essere ricoperta dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.


Art. 11 Il Segretario

Il Segretario è nominato dall’Assemblea ordinaria tra i soci e coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • è a capo del personale.

Art. 12 Organi di controllo

L’Organo di controllo sarà nominato dall’Assemblea nei casi previsti dalla Legge e facoltativamente se ritenuto opportuno. L’Organo di controllo è composto da tre membri resta in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali. I membri sono rieleggibili.


Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è vincolato allo scopo dell’Associazione e potrà essere incrementato:

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o altre associazioni.

Art. 14 Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi al momento dell’ammissione all’Associazione e fissata dal Consiglio direttivo;
  • da contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari eventi o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, istituti, fondazioni ed enti privati di ogni genere;
  • dalle quote di iscrizione degli allievi al corso di psicoterapia e dalle quote di iscrizioni per altre iniziative scientifiche in genere, compresi i proventi per la cessione di libri.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.


Art. 16 Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione contabile e la tenuta della contabilità è affidata, secondo le direttive del Presidente del Consiglio direttivo, al Segretario. Annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.


Art. 17 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni espresse dall’Assemblea e dai liquidatori ad associazioni con finalità analoghe o ad enti di pubblica utilità.


Art. 18 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto sia fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.


F.to Lolli Franco
F.to Sergio Lenhardy notaio